Fringe Benefit 2025

Fringe Benefit 2025

In attesa dell'approvazione parlamentare del testo della Legge di Bilancio 2025, il disegno di legge presentato contiene numerose novità sui Fringe Benefit.

Tra le misure inserite nel testo iniziale del DDL di Bilancio 2025 vi sono innanzitutto delle riconferme. Per i lavoratori dipendenti infatti lo scorso anno il limite dei Fringe Benefit è stato così suddiviso:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Le soglie saranno così riconfermate anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Si precisa altresì che tra i fringe benefit potranno rientrare:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
  • le spese per l’affitto dell’abitazione principale;
  • le spese per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Viene confermata anche per il 2025 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit che era stata portata nel 2024 per tutti i lavoratori dipendenti a mille euro, anziché 258,23 euro.

La novità sostanziale invece risiede nella possibilità per i nuovi assunti che decidono di trasferire la propria residenza di oltre 100 chilometri: in tale casistica i fringe benefit esentasse salgono a € 5.000. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui. Sono due le condizioni poste dalla manovra per ottenere l’agevolazione: il beneficiario deve essere titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro e deve aver trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

In aggiunta, per il triennio 2025-2027, è stata confermata la tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori. Questo regime, già presente nel 2024, può rappresentare nelle intenzioni dell’esecutivo uno strumento per stimolare la produttività aziendale, mantenendo allo stesso tempo un carico fiscale ridotto per i dipendenti.